Carta d'Identità Elettronica

Ultima modifica 24 agosto 2023

Oggetto della prestazione

Dal 28 maggio 2018 è possibile richiedere la Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) introdotta dal D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 

La CIE, che ha la forma e le dimensioni di una carta di credito, è dotata di un microchip contenente tutte le informazioni necessarie all’identificazione del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).

Modalità di richiesta

La C.I.E. viene rilasciata a tutti i ciittadini aventi residenza (o dimora, quindi dietro richiesta del nulla-osta di altro Comune) nel Comune.

Per ottenere il nuovo documento occorre presentarsi all’Ufficio Anagrafe muniti di:

  • una foto formato tessera recente, risalente a non più di sei mesi,su sfondo chiaro, posizione frontale, senza copricapo, stampata su carta fotografica ad alta risoluzione;
  • la Tessera Sanitaria o il codice fiscale;
  • il documento d’identità scaduto o deteriorato, o l’eventuale denuncia di furto o smarrimento;
  • l’assenso dell'altro genitore (art.3 Legge 1185/1967 e successive modificazioni), in presenza di figli minorenni, per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio. Ciò vale anche nel caso in cui il richiedente sia non sposato, divorziato o separato. Con l’assenso dell’altro coniuge vengono tutelate le esigenze del minore al fine di scongiurare il pericolo che un genitore, recandosi all’estero, non adempia ai propri doveri, costituzionalmente garantiti (art. 30), di mantenere, istruire ed educare i figli;
  • documento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza per i cittadini appartenenti all'Unione Europea;
  • permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'Unione Europea).

Il cittadino, al momento della richiesta, dovrà:

  • indicare la modalità di ritiro del documento desiderata;
  • fornire, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
  • procedere con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali (la rilevazione delle impronte digitali è prevista per ciascun cittadino di età maggiore o uguale a 12 anni);
  • fornire, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi (solo per i richiedenti maggiorenni);
  • firmare il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati.

ATTENZIONE: soltanto in situazioni di urgenza, dimostrata, sarà possibile ottenere il rilascio della vecchia Carta di Identità cartacea al costo di € 5,42 mentre in caso di smarrimento o deterioramento verrà applicato il raddoppio del Diritto Fisso comunale, che da € 5,16 passerà ad € 10,32, oltre diritto di segreteria di € 0,26.

Le situazioni di urgenza sono:

  • motivi di salute;
  • pregiudizio/danno economico;
  • viaggio imminente;
  • iscritti A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);
  • partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

RILASCIO CIE  AI MINORENNI

è sempre necessaria la presenza del minore (qualunque sia la sua età)  accompagnato da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

La carta d'identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni.

Per rilasciare il documento con validità per l'espatrio è necessario:

  • l'assenso di entrambi i genitori, reso  anche con modalità diverse (autorizzazione scritta del genitore che non accompagna - scarica il modello sottostante)
  • o l'assenso del tutore munito di nomina;
  • in caso di impedimento o di assenza/irreperibilità di uno dei genitori, è necessaria l'autorizzazione del Giudice tutelare,

Per l'espatrio di minorenni

Per il minore di 14 anni l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Il nome dell'eventuale diverso accompagnatore deve essere riportato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso e convalidata dalla Questura o dall'Autorità Consolare.

La normativa sui viaggi all'estero dei minori varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate presso la Questura o il Commissariato di Polizia.

IMPOSSIBILITA' A PRESENTARSI (per malattia grave o altri casi previsti)

Nel caso di impossibilità del cittadino a recarsi personalmente allo sportello a causa di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad esempio un familiare) deve recarsi allo  sportello Carta d'identità con la documentazione attestante l’impossibilità. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore  un appuntamento presso la residenza o il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.

 

Modalità e tempi di erogazione del servizio

la CIE non viene rilasciata immediatamente, in quanto stampata in modo centralizzato dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato ed inviata per posta entro 6 giorni lavorativi.

Gli interessati quindi dovranno dichiarare se desiderano riceverla al loro recapito (residenza, luogo di lavoro ecc) o se preferiscono tornare a ritirala all'Ufficio Anagrafe. Nel caso decidano per il loro recapito (senz'altro più comodo) è opportuno sappiano che - trattandosi di consegna "a mani proprie" - potrà ritirarla solo il titolare o la persona da Lui specificatamente delegata in sede di richiesta e sempre previa esibizione di documento di riconoscimento. Qualora non presenti al momento della visita del portalettere questi lascerà un avviso contente le informazioni per concordare un'altra data di consegna entro 5 giorni, dopo di che il documento resterà in giacenza all' Ufficio Postale per 60 giorni. In caso il destinatario risulti trasferito/sconosciuto/deceduto, non provveda al ritito nel tempo di giacenza, o l'indirizzo fornito risulti insufficiente/inesistente le CIE verranno inviate all'anagrafe.

Al ritiro presso l'Ufficio Anagrafe (per coloro che hanno scelto questa opzione) può provvedere solo il titolare del documento o il delegato indicato a suo tempo munito di documento di riconoscimento e deve essere esibita la ricevuta cartacea rilasciata all'atto della richiesta.

Documentazione da presentare

Per la CIE  è sufficiente una foto (anzichè tre come per il supporto cartaceo) sempre di qualità adeguata, e recente ed in grado di rappresentare l'interessato così come si presenta "alla vista" dell'operatore a quel momento. La foto deve ritrarre il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili. 

PER CARATTERISTICHE DELLE FOTO VEDI 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto

Contributi a carico dell'utente

€ 22,00

ATTENZIONE: in caso di smarrimento e deterioramento, la CIE ha un costo di € 27,00

Eventuali note per l'utente

Furto, smarrimento o deterioramento della CIE

In caso di furto o smarrimento, prima di presentarsi allo sportello dell’Anagrafe per il rilascio di un nuovo documento, occorre rendere la relativa denuncia alle forze dell’ordine (carabinieri, polizia, vigili urbani, etc.) e di seguito richiedere il BLOCCO della propria CIE contattando il numero 800263388 , fornendo i seguenti dati:
• Nome
• Cognome
• Codice fiscale
• Numero della CIE se disponibile
• Estremi della denuncia presentata alle forze dell’ordine, che dovra’ essere poi essere presentata in originale all’Ufficio Anagrafe.

La CIE ha una validità variabile in base all’età del titolare:

  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni.

VALIDITA' E DURATA CIE

Le Carte d’identità scadono nel giorno del compleanno del titolare successivo allo scadere del decimo (o quinto, o terzo) anno dal giorno dell’emissione del documento e avranno dunque una durata di una frazione d’anno superiore alla scadenza che sarebbe prevista rispetto all’emissione.

RICEVUTA RICHIESTA CIE

A seguito della richiesta di CIE verrà ritirata la precedente carta di identità e rilasciata (analogamente alla patente di guida) una ricevuta con foto e n° identificativo del nuovo documento. Sul retro della ricevuta saranno riportati i dati della spedizione e il numero della raccomandata, per consentire il cittadino di tracciare il suo documento.

Viene anche rilasciata la prima parte del PIN e del PUK utili per accedere alle applicazioni della CIE. La seconda parte del PIN sarà inviata per posta insieme al documento.

SPID - Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.

Che cos’è SPID

Un sistema di login unico che consente ai cittadini, ma anche alle imprese, di accedere ai servizi online pubblici e privati, attraverso una sola identità digitale, eliminando quindi il moltiplicarsi di codici e chiavi di accesso per servizi differenti erogati in rete dalla pubblica amministrazione e dai privati che aderiscono.

SPID

L’ identità digitale permette l’autenticazione attraverso il microprocessore della CIE e il PIN completo. Una parte del PIN  viene rilasciato al momento della presentazione della richiesta della CIE, la seconda metà del PIN viene ricevuta assieme alla Carta.

Senza tale PIN non può essere letta alcuna informazione dalla Carta. Non è quindi possibile che qualcuno legga dati all’insaputa del titolare.

Per informazioni sullo SPID: https://www.spid.gov.it/

RICEVUTA DELLA RICHIESTA CIE – DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

La circolare n. 9 Ministero dell’Interno del 16/07/2019 conferma la possibilità dell’utilizzo della ricevuta della CIE (carta d’identità elettronica) come documento di riconoscimento in quanto la stessa reca le caratteristiche formali previste dall’art. 35, comma2, del DPR 28 dicembrte 2000, n. 445.

Dal 3 marzo scorso, nella prima pagina della ricevuta della CIE è stato riportato un codice a barre bidimensionale QR Code, alla destra della foto del titolare che consente di verificare sia l’autenticità della ricevuta esibita che l’esistenza di una CIE in fase di produzione o di consegna, associata al richiedente e contrassegnata dallo stesso numero riportato sulla ricevuta. La ricevuta sopperisce a quei casi di “reale e documentata urgenza” (motivi di salute, partecipazione a concorsi o gare pubbliche) già previsti nella circolare della Direzione centrale del Ministero dell’interno n. 8/2017.

Leggi la Circolare del Ministero degli interni

Leggi e norme di riferimento

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBLICA SICUREZZA TULPS. Art.3.

LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Art. 2 comma 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437 Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 1.

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale. Art. 64, Art. 65.

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vicies-ter, Art. 7 vicies-quater.

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10.

DECRETO 23 dicembre 2015. Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica.

DECRETO 25 maggio 2016. Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.




 

Referenti

Sabrina Malerbi 0572698525;

Angela Pacini 0572698533

Responsabile del procedimento Domenico Baldi
Autorizzazione al rilascio di documento per l'espatrio di minori
13-07-2022

Allegato formato pdf


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot