Separazione/divorzio breve mediante convenzione di negoziazione assistita (Art. 6 D.L. n. 132/2014)

Ultima modifica 26 giugno 2023

Oggetto della prestazione

In mancanza dei requisiti previsti per accedere al procedimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12), i coniugi possono avvalersi del procedimento mediante convenzione di negoziazione assistita (ex art. 6 legge 162/2014), ovvero possono decidere consensualmente di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, mediante la sottoscrizione di un accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

L’accordo, a cura degli avvocati, deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunalecompetente per l'acquisizione del relativo nulla osta, qualora non ci siano figli, o autorizzazione in presenza di figli. In quest'ultimo caso, il Tribunale lo autorizza quando lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, altrimenti lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i trenta giorni successivi, la comparizione delle parti.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi per raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale,
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio,
  • scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art.3,1° comma, n.2), lett. b), legge n. 898/1970
  • modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Modalità e tempi di erogazione del servizio

ITER PROCEDURA

  1. STIPULA DELLA CONVENZIONE di negoziazione assistita
  2. TRASMISSIONE DELL’ACCORDO AL PROCURATORE : L’avvocato entro 10 giorni trasmette l’accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione di negoziazione assistita al Procuratore della Repubblica
  3. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI: Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente accerta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge
  • SE LA COPPIA NON HA FIGLI (minori, maggiorenni incapacio portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.5.2.1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti), ilProcuratore, se non ravvisa irregolarità nell’accordo, comunica agliavvocati il NULLAOSTA per gli adempimenti successivi;
  • SE LA COPPIA HA FIGLI (minori, maggiorenni incapaci oportatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.5.2.1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti), ilProcuratore della Repubblica:3b1) se ritiene che l’accordo risponde agli interessi dei figli, loAUTORIZZA;3b2) se ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, lotrasmette, entro 5 giorni, al presidente del tribunale.

 

4. TRASMISSIONE DELL’ACCORDO ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE: Entro 10 giorni dalla data in cui il Procuratore dell aRepubblica ha restituito la convenzione corredata di nulla osta o di autorizzazione, l’avvocato trasmette copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

5.VERIFICHE PRIMA DELLA TRASCRIZIONE: L'ufficiale di stato civile deve verificare: 

  • la propria competenza a ricevere il documento di aver ricevuto una copia dell'accordo autenticata dall'avvocato oppure un originale;
  • che allegati alla convenzione vi siano il NULLA OSTA o l’AUTORIZZAZIONE (a seconda dei casi) del Procuratore; 
  • che sia indicata la data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi, che deve corrispondere alla "data certificata" negli accordi stessi. (circolare n. 16/2014);
  • che siano apposte le sottoscrizioni delle parti;
Competente è l'ufficiale di stato civile del comune di:
  • iscrizione dell'atto di matrimonio, in caso di matrimonio celebrato con rito civile,
  • trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi
  • trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e cittadino straniero o anche da due cittadini stranieri nel caso di trascrizione del matrimonio ai sensi dell'art. 19 del dpr 396/2000.
Referenti

Sabrina Malerbi

Responsabile del procedimento Domenico Baldi

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