Separazione/divorzio breve davanti all'Ufficiale di Stato Civile (Art. 12 D.L. n. 132/2014)

Ultima modifica 24 agosto 2023

Oggetto della prestazione

L'11 dicembre 2014 è entrata in vigore la semplificazione in materia di separazione o divorzio, che permette di separarsi o divorziare in maniera consensuale senza obbligo di rivolgersi ad avvocati o tribunali, ma semplicemente mediante un accordo da stipulare davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile.

Modalità di richiesta

A tutte le coppie che sono d'accordo per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, l'art. 12 del Decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014 offre un'alternativa rapida ed economica che consente di addivenire alla separazione, allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti  al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato.

Rispetto alla separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta, in via esclusiva, a tutte quelle coppie che:

  • Non abbiano figli minori
  • Non abbiano figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
  • Non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
  • Non intendano stipulare accordi di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano passaggi di proprietà dell'abitazione ecc.). E' possibile invece introdurre, modificare o eliminare assegni di mantenimento periodici e non una tantum.

In caso di presenza di figli e altri accordi trovi maggiori informazioni alla pagina Separazione/divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati.

Comune competente è:

  • Il comune di residenza di uno dei coniugi 
  • Il comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio poiché celebrato in tale comune
  • Il comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
Modalità e tempi di erogazione del servizio

Per avviare il procedimento occorre presentare le dichiarazioni congiunte dei coniugi ed eventuale altra documentazione necessaria, allegando copia di documento di identità valido, al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, volta al raggiungimento di un accordo di:

  1. Separazione consensuale
  2. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio)
  3. Di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Si precisa che per poter presentare domanda di divorzio occorre:

  • che siano trascorsi 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione giudiziaria;
  • che siano trascorsi 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione consensuale (omologa), anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, o dalla data dell'accordo stipulato mediante convenzione di negoziazione assistita da avvocati (art. 6), o dalla data dell'accordo concluso davanti l'ufficiale di stato civile (art. 12).

Durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.

Prendere l'appuntamento

Per avviare la procedura occorre rivolgersi all'ufficiale di stato civile, del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio, di persona o per telefono per richiedere informazioni e/o presentare la documentazione occorrente e fissare un appuntamento per il giorno dell'accordo.

Sottoscrizione dell'accordo

Il giorno concordato, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite. In loco sarà compilato e sottoscritto l'accordo, nonché fissato  un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima però di 30 giorni.

Conferma dell'accordo

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo. I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato.

La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati equivale a mancata conferma dell'accordo. In tal caso occorrerà avviare eventualmente una nuova procedura.

L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate. 

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell’accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.

Documentazione da presentare

Documenti da presentare

  • documento di identità
  • autocertificazione 
  • sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
  • precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)
Contributi a carico dell'utente

Con delibera n. 56 del 15.07.2016 la Giunta del Comune di Marliana ha determinato l’importo del diritto fisso da esigere all’atto della conclusione dell’accordo di separazione, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di Stato Civile del Comune, nella misura di euro 16,00 (sedici/00)

Il pagamento di tale diritto dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente postale n. 000000110510 intestato a Comune di Marliana Servizio di Tesoreria codice IBAN IT 26Y0760113800 000000110510 

Eventuali note per l'utente

L’autorizzazione a vivere separati

La legge 55/2015 ha inciso anche sulla modifica della disciplina relativa allo scioglimento della comunione legale,che è anticipato rispetto alla separazione legale.

In precedenza i coniugi erano in regime di comunione sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o di omologa della separazione consensuale. Perciò essi non potevano procedere all’effettuazione di acquisti, poiché questi erano destinati inesorabilmente a ricadere in comunione con la persona da cui ci si stava separando.

Dal 26 maggio 2015 l'articolo 191 cod. civ. viene modificato: dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.

Referenti

Sabrina Malerbi

Responsabile del procedimento Domenico Baldi
Dichiarazione avvio proced. separazione e divorzio
24-08-2023

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