Autentiche di firme su atti e dichiarazioni di vendita di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Ultima modifica 13 luglio 2022

Oggetto della prestazione

L'art.7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 prevede che "l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella data della stessa richiesta, salvo motivato diniego".

L'autentica notarile non è più obbligatoria per gli atti di vendita e gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), per gli atti di accettazione di eredità e per quelli di rettifica autenticati con le nuove modalità.

La norma non prevede gli atti di cancellazione d'ipoteca e gli atti di costituzione di diritti di usufrutto e uso che continueranno ad essere autenticati solo dal notaio.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti sopra evidenziati, oltre ai notai, gli Uffici Comunali i titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 e cioè i titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA.

Modalità di richiesta

La sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del funzionario comunale il quale dovrà accertare l'identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità, oppure mediante altre forme previste dalla legge (conoscenza diretta, mediante testimoni). Le modalità di riconoscimento del sottoscrittore devono essere riportate nell'atto di autentica.

Il funzionario che esegue l'autenticazione deve indicare la data ed il luogo in cui avviene l'autentica, il proprio nome e cognome, nonché apporre la propria firma leggibile e per esteso ed il proprio timbro recante nome e cognome e l'indicazione dell'ufficio comunale.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

L'autentica della firma viene effettuata immediatamente, salvo casi particolarmente complessi.

Documentazione da presentare

Occorre presentare l'atto dove deve essere apposta la firma e un valido documento di riconoscimento.

La dichiarazione sarà autenticata utilizzando il riquadro T del Certificato di Proprietà (CdP), un tempo riservato esclusivamente al notaio. In questo caso è necessaria solo la firma autenticata di chi vende. Se si posside il CdP, è possibile presentare anche una dichiarazione bilaterale di vendita nella forma di scrittura privata, con firma autenticata del venditore e dell'acquirente in bollo.

Se si possiede, invece, il foglio complementare, occorre presentare una dichiarazione unilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma del venditore autenticata.

Contributi a carico dell'utente

L'art. 7 precisa che l'autentica deve essere eseguita gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria. Pertanto l'autentica di firme non dovrà prevedere nessun costo o rimborso spese per il Comune. Si applicheranno soltanto l'imposta di bollo ( € 14,62) ed il diritto di segreteria (€ 0,52).

Eventuali note per l'utente

Il Comune è competente ad eseguire esclusivamente l'autentica e non le altre operazioni relative al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. Ciò significa che è in ogni caso necessario rivolgersi o direttamente al PRA oppure ad un Ufficio ACI o ad agenzie di pratiche auo per tutte le altre operazioni quali il pagamento delle tasse e dirritti relativi, la richiesta di trascrizione al PRA della vendita etc.

Informazioni più dettagliate possono essere reperite sul sito dell'ACI:

www.aci.it/index.php?id=456 - Passaggio di proprietà
www.aci.it/index.php?id=455 - Vendita dell'auto ad un concessionario
www.aci.it/index.php?id=466 - Vendita dell'auto ad un privato
www.aci.it/index.php?id=646 - In tutti glia altri casi più particolari
www.aci.it/index.php?id=437 - Sportello telematico dell'automobilista (STA)
www.aci.it/index.php?id=134 - Per cercare l'ufficio ACI pubblico registro più vicino

Attualmente i tempi per la registrazione del passaggio di proprietà e l'aggiornamento della carta di circolazione sono di 60 giorni dalla data dell'autentica della firma dell'atto di vendita, si consiglia però, per non incorrere in sanzioni, di rivolgersi agli Uffici della Motorizzazione Civile o consultare i seguenti siti:
- www.motorizzazioneroma.it
- www.infrastrutturetrasporti.it

NOVITA':  Il Certificato di Proprietà dei veicoli cartaceo dal 05 ottobre 2015 diventa digitale (circolare n.7641 del 28 settembre 2015)

Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente l’attuale documento cartaceo.

Al cittadino che dal 5 ottobre richiede una formalità al PRA, per la quale è previsto il rilascio del Certificato di Proprietà, viene emesso un CdP digitale – CDPD – che risiede nei Sistemi informativi ACI e viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare il CDPD con le seguenti modalità:

  • attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulla ricevuta;
  • collegandosi all’indirizzo web indicato nella ricevuta digitando il codice di accesso tramite la funzione “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale”

Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà, in caso di vendita del veicolo dovranno recarsi all’ACI, muniti di ricevuta di possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo rendendolo cartaceo, solo dopo aver ottenuto la stampa del digitale dall’operatore ACI sarà possibile effettuare l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita.

Per avere informazioni complete inerenti il passaggio di proprietà fare riferimento al portale dell' A.C.I. www.aci.it 

Leggi e norme di riferimento
  • Circolare n.7641 del 28 settembre 2015;
  • Articolo 7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223;
  • Circolare n. 11898 del 06/07/2006 (ACI - Direzione Centrale Servizi Delegati);
  • Circolare Prot. div6 16090/08/08/01 del 10/07/2006 emessa da: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Tab. A e B e successive modificazioni e integrazioni);
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa.
Referenti

Sabrina Malerbi

Responsabile del procedimento Gianni Scanu
Dichiarazione di vendita (atto bilaterale)
13-07-2022

Allegato formato doc

Dichiarazione di vendita (atto unilaterale)
13-07-2022

Allegato formato doc


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